La domiciliazione è un rapporto di colleganza esclusivo dell’avvocatura, in quanto non esistono rapporti simili nel mondo delle professioni. Per chi non lo sapesse, quando un avvocato ha necessità di operare in un tribunale diverso dal proprio, può decidere di spostarsi e viaggiare per tutti gli adempimenti (caricando al cliente tutte le spese) oppure affidarsi ad un collega, che li svolgerà per lui.
Non si tratta di un vero e proprio rapporto di mandato professionale, ma piuttosto di un rapporto basata sulla fiducia e sulla deontologia. L’avvocato che si affida ad un altro (ossia il dominus) risponde di fronte al cliente anche del suo operato, così come risponde al domiciliatario del fondo spese (che di norma il domiciliatario chiede al dominus, non certo al suo cliente, con cui di solito non intrattiene alcun rapporto).
Gli adempimenti che il domiciliatario compie in nome del dominus possono essere i più svariati, e possono andare dal fare una semplice fotocopia, alla sostituzione in una udienza, fino all’adempimento di tutta l’attività “materiale” in tribunale, per cui il domiciliatario diventa un sostituto in tutto e per tutto del dominus.
E’ sintomatico che un rapporto del genere sussista proprio tra avvocati, professionisti che per definizione sono “l’un contro l’altro armati”, mentre non avvenga, per esempio, tra medici e/o ingegneri, restii alle collaborazioni “a distanza” (anzi, restii alle collaborazioni).
Naturalmente di solito si preferiscono colleghi che già si conoscono, magari ex colleghi d’università che hanno preso strade diverse, ma è frequente anche il contrario, ossia che dalla domiciliazione con un estraneo possa nascere un’amicizia basata sulla stima e sulla fiducia.
Cosa spetta al domiciliatario?
Nel regime del precedente tariffario, allo stesso spettavano i diritti di procuratore, nei limiti di quello che effettivamente faceva.
Per intenderci, era stabilita una voce per ogni singola udienza, accesso agli atti, notifica, deposito etc, per cui era facile fare il conto, e difficile sindacare, tanto più che si trattava di voci fisse.
Con l’abrogazione del vecchio tariffario e della distinzione tra diritti di procuratore ed onorario d’avvocato, il tutto è lasciato alla libera contrattazione delle parti (che sono, lo ricordo, il dominus e il domiciliatario).
E’ anche frequente lavorare in convenzione, specie nel caso di domiciliazioni frequenti, stabilendo un fisso per ogni incarico, indipendentemente dall’attività in concreto svolta.